IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 22 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  recante
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la  predisposizione
di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai  fini  della
perequazione infrastrutturale; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme  in  materia
di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare  l'articolo  13
che  istituisce  la  banca  dati   unitaria   delle   amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica,  nonche'  per  acquisire  gli
elementi informativi necessari per  dare  attuazione  al  federalismo
fiscale; 
  Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed  ex  post  degli
interventi infrastrutturali, nonche' alle procedure di  monitoraggio,
anche con strumenti informatici,  sullo  stato  di  attuazione  delle
opere e ad un sistema di verifica per  l'utilizzo  dei  finanziamenti
erogati anche in parte a carico del bilancio dello  Stato  nei  tempi
previsti; 
  Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone,
tra l'altro, che a decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ogni  progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione,  sia  dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge  17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 3, comma 8; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge  del  12  novembre  2010,  n.  187,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con  particolare
riferimento alle procedure ivi previste in materia di  tracciabilita'
dei pagamenti, anche in relazione  all'attuazione  dell'articolo  30,
commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  ordine
all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le
medesime finalita'; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del  decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430, che istituisce  il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello  sviluppo
economico, articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza  sui  contratti
pubblici del 18 novembre  2010,  n.  8,  che  chiarisce  l'ambito  di
applicazione e le modalita' attuative della citata  legge  13  agosto
2010,  n.  136,  e  fornisce  spiegazioni  in  relazione  al   Codice
identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico  di  progetto  (CUP),
nonche' sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni
obbligatorie; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico   e   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  i  soggetti  destinatari  di
finanziamenti a carico del  bilancio  dello  Stato  finalizzati  alla
realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale sono tenute a: 
  a) detenere ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente  le  informazioni  anagrafiche,  finanziarie,  fisiche   e
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere
e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo  stato  di
attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento
iscritto  in  bilancio   fino   ai   dati   dei   costi   complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  b)  detenere   ed   alimentare   un   sistema   informatizzato   di
registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a  ciascuna
transazione posta in essere  per  la  realizzazione  delle  opere  ed
interventi,   idoneo   ad   assicurare   la   relativa   evidenza   e
tracciabilita'; 
  c)  prevedere  specifici  vincoli,  anche  sulla  base  di   quanto
specificato nell'ambito  del  decreto  di  cui  all'articolo  5,  per
assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati  finanziari  e  di
realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti
e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e  dal
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita'  per  la  vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  subordinando
l'erogazione dei  finanziamenti  pubblici  all'effettivo  adempimento
degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; 
  d) garantire che,  nell'ambito  dei  sistemi  di  cui  al  presente
articolo,  l'opera  sia  corredata,  ai  fini  dell'ottenimento   dei
relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di  progetto  (CUP)
che deve figurare gia' nella fase di presentazione  ed  in  tutte  le
successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136. Il Codice identificativo di  gara  non  puo'  essere  rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture  nei  confronti  di  contratti  finalizzati  alla
realizzazione di  progetti  d'investimento  pubblico  sprovvisti  del
Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. 
  2. Resta fermo quanto previsto dal decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli  76  e  117  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 5 maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione): 
              «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In  sede
          di prima applicazione, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il Ministro per  le  riforme  per  il
          federalismo, il Ministro per la semplificazione  normativa,
          il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  gli  altri
          Ministri   competenti   per   materia,    predispone    una
          ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla  base
          delle norme vigenti, riguardanti  le  strutture  sanitarie,
          assistenziali,  scolastiche  nonche'  la   rete   stradale,
          autostradale e  ferroviaria,  la  rete  fognaria,  la  rete
          idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione  del  gas,
          le strutture portuali ed aeroportuali. La  ricognizione  e'
          effettuata tenendo  conto,  in  particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
              a) estensione delle superfici territoriali; 
              b)  valutazione  della  rete  viaria  con   particolare
          riferimento a quella del Mezzogiorno; 
              c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
              d) densita' della popolazione e densita'  delle  unita'
          produttive; 
              e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
              f) carenze della dotazione  infrastrutturale  esistente
          in ciascun territorio; 
              g) specificita' insulare con definizione  di  parametri
          oggettivi   relativi   alla   misurazione   degli   effetti
          conseguenti al  divario  di  sviluppo  economico  derivante
          dall'insularita',  anche  con  riguardo  all'entita'  delle
          risorse per gli interventi speciali di  cui  all'art.  119,
          quinto comma, della Costituzione. 
              2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
          al fine del  recupero  del  deficit  infrastrutturale,  ivi
          compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale  e
          i collegamenti con le isole, sono individuati,  sulla  base
          della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
          interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art.  119,
          quinto comma, della Costituzione, che tengano  conto  anche
          della virtuosita' degli enti nell'adeguamento  al  processo
          di convergenza ai  costi  o  al  fabbisogno  standard.  Gli
          interventi di cui al presente  comma  da  effettuare  nelle
          aree sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da
          inserire     nel      documento      di      programmazione
          economico-finanziaria ai  sensi  dell'art.  1,  commi  1  e
          1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della  citata  legge
          n. 196 del 2009: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  30,  comma  9,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «9. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  8  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)  introduzione  della  valutazione  nella   fase   di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
              b) predisposizione da parte del Ministero competente di
          linee  guida   obbligatorie   e   standardizzate   per   la
          valutazione degli investimenti; 
              c) garanzia  di  indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
              d) potenziamento e sistematicita' della valutazione  ex
          post  sull'efficacia  e  sull'utilita'   degli   interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
              e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
          delle opere attraverso  la  costituzione  di  due  appositi
          fondi. Al "fondo progetti" si accede a  seguito  dell'esito
          positivo della procedura di  valutazione  tecnico-economica
          degli studi di fattibilita'; al  "fondo  opere"  si  accede
          solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 
              f) adozione di regole trasparenti per  le  informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
              g) previsione di un sistema di verifica per  l'utilizzo
          dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   con   automatico
          definanziamento in caso di mancato avvio delle opere  entro
          i termini stabiliti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un "Codice unico di progetto", che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.». 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «8. I "lavori" di cui  all'allegato  I  comprendono  le
          attivita'   di    costruzione,    demolizione,    recupero,
          ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per
          "opera" si intende il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          presidio   e   difesa   ambientale    e    di    ingegneria
          naturalistica.». 
              - La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano  straordinario
          contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia  di
          normativa antimafia), come modificata dal decreto-legge  12
          novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  30,  comma  8,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «8.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
          legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430  (Unificazione  dei
          Ministeri del tesoro e del bilancio e della  programmazione
          economica e riordino delle competenze  del  CIPE,  a  norma
          dell'art. 7 della legge n. 3 aprile 1997, n. 94): 
              «5. E' istituito il Nucleo  tecnico  di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
          in un'unica  struttura  del  Nucleo  di  valutazione  degli
          investimenti  pubblici  e  del  Nucleo  ispettivo  per   la
          verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti  presso
          il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
          che sono soppressi a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il  Nucleo  e'
          articolato in due unita' operative, rispettivamente per  la
          valutazione e per la verifica degli investimenti  pubblici.
          Ai componenti  del  Nucleo  e'  attribuito  il  trattamento
          economico stabilito con decreto del Ministro,  di  concerto
          con il Ministro  per  la  funzione  pubblica.  Il  Ministro
          trasmette   annualmente   al   Parlamento   una   relazione
          riguardante l'attivita' della pubblica  amministrazione  in
          materia di investimenti pubblici per lo sviluppo  economico
          territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
          dal Nucleo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   88
          (Disposizioni  in  materia   di   risorse   aggiuntive   ed
          interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
          e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  giugno
          2011, n. 143. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della  citata  legge
          n. 42 del 2009: 
              «Art. 16 (Interventi di cui al quinto  comma  dell'art.
          119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi di  cui
          all'art. 2, con riferimento all'attuazione  dell'art.  119,
          quinto comma, della Costituzione, sono adottati  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione delle modalita' in base alle  quali  gli
          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto
          comma dell'art. 119 della Costituzione sono finanziati  con
          contributi  speciali  dal  bilancio  dello  Stato,  con   i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione
          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non
          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello
          Stato; 
              b) confluenza  dei  contributi  speciali  dal  bilancio
          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in
          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai
          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
          regioni; 
              c)    considerazione    delle    specifiche     realta'
          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'
          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti
          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,
          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con
          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle
          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo
          economico e sociale; 
              d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo
          sviluppo economico, la coesione delle aree  sottoutilizzate
          del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a  rimuovere  gli
          squilibri economici e  sociali  e  a  favorire  l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona;  l'azione  per  la
          rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
          sociale a sostegno  delle  aree  sottoutilizzate  si  attua
          attraverso  interventi  speciali   organizzati   in   piani
          organici  finanziati  con  risorse  pluriennali,  vincolate
          nella destinazione; 
              e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi  e
          i criteri di utilizzazione delle  risorse  stanziate  dallo
          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i
          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra
          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai
          medesimi provvedimenti. 
              1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
          tutti  gli  enti  territoriali  per  i  quali  ricorrano  i
          requisiti  di  cui  all'art.  119,  quinto   comma,   della
          Costituzione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. Ai fini della presente legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.». 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  11  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, si veda nelle note alle premesse.